Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione dell'insaccato di maiale denominato «ventricina del vastese», le cui origini risalgono all'antica tradizione contadina della zona del medio e alto vastese della regione Abruzzo, compresa tra i fiumi Trigno e Sinello, di cui all'articolo 2. A tal fine individua il distretto produttivo e gastronomico relativo alla «ventricina del vastese», realizzato sotto forma di una rete sistemica costituita da allevamenti di suini secondo metodi tradizionali e non intensivi, laboratori di preparazione e stagionatura che impiegano metodologie di lavorazione conformi all'antica tradizione contadina, locali di degustazione collegati agli agriturismi, alle trattorie e ai ristoranti ubicati nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 2.